Ricorso del Presidente  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, presso i cui uffici in
 Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato contro  il  presidente
 della Giunta della regione Friuli-Venezia Giulia per la dichiarazione
 di   illegittimita'   costituzionale   della   legge   della  regione
 Friuli-Venezia Giulia (n. 285-bis) riapprovata il  4  novembre  1997,
 recante  "disciplina  del  settore  lattiero-caseario regionale" e in
 particolare dei suoi
  artt. 2, 3, comma quarto, 4, comma secondo, e 5, per violazione  dei
 principi  di  cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed
 esecuzione del Trattato C.E., in relazione  al  regolamento  CEE  del
 Consiglio n. 3950/1992 del 28 dicembre 1992.
   1.  - Nella seduta del 30 gennaio 1997 il Consiglio regionale della
 regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato la legge regionale n.  285
 contenente "disciplina del settore lattiero-caseario regionale".   La
 legge  intende  regolamentare  -  art.  1  -  la  produzione lattiera
 regionale e il prelievo supplementare nel settore  del  latte  e  dei
 prodotti  lattiero-caseari,  in  applicazione del regolamento CEE del
 Consiglio n. 3950/1992 del 28 dicembre  1992,  che  a  sua  volta  ha
 istituito,  riprendendo  precedenti  disposizioni  (reg.  856/94), il
 prelievo supplementare per le eccedenze  di  produzione  (cfr.  anche
 reg.  CEE  di  applicazione della Commissione n. 563/1993 del 9 marzo
 1993). La legge regionale prevede nell'art. 2 una quota di produzione
 regionale, costituita dalla somma delle quote individuali determinate
 a livello nazionale secondo la legge 26 novembre 1992  n.  468  e  le
 disposizioni  connesse,  e  una  compensazione  delle  quote stesse a
 livello   regionale   ai   fini  della  determinazione  del  prelievo
 eventualmente dovuto. E' prevista altresi' - art.  3  -,  al  di  la'
 dell'assegnazione  di  quote aziendali con il criterio degli articoli
 precedenti, la costituzione di una  riserva  regionale  di  quote  da
 riattribuire  nel  territorio  della  regione  stessa. L'art. 4 detta
 disposizioni in ordine ai controlli e al metodo  da  seguire  per  la
 compensazione  regionale.  Sono  poi  dettate  regole  - art. 5 - per
 l'utilizzazione della quota regionale. L'art. 6 prevede  l'emanazione
 di  un  regolamento  di  esecuzione  e l'art. 7 rinvia alla normativa
 nazionale per quanto non disposto dalla legge stessa.
   Il Governo della Repubblica  ha  rinviato  la  legge  al  Consiglio
 regionale  ai  sensi  dell'art. 127 Cost. osservando che la legge nel
 suo complesso, in particolare  per  alcune  specifiche  disposizioni,
 contrasta  con  la normativa comunitaria nel settore specifico, ma il
 Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 1997 ha  riapprovato,
 a  maggioranza  assoluta,  la  legge  stessa  con  una sola modifica,
 nell'art. 2, comma  3,  portando  la  validita'  della  compensazione
 regionale  dall'originario  periodo  1995/96  al  successivo  periodo
 1996/97. Il testo riapprovato e' stato comunicato al Governo con nota
 17 novembre 1997.
   2. - La legge nel suo complesso, con particolare  riferimento  alle
 disposizioni  sotto  indicate che la caratterizzano e praticamente ne
 esauriscono il contenuto effettivo, e' in contrasto con la  normativa
 comunitaria  del  settore  lattiero-caseario  e  in specie con quella
 relativa alla fissazione di quantitativi massimi di produzione e alla
 istituzione  di  un  prelievo  supplementare  per  le  eccedenze   di
 produzione,  normativa  cui  si  e'  poi  uniformata quella nazionale
 (legge 26 novembre 1992 n. 468 e succ. mod. e disposizioni connesse).
   In particolare:
      a) l'art. 2, comma primo, della legge regionale,  prevedendo  la
 costituzione  di  un  quantitativo  regionale, contrasta con la norma
 comunitaria (artt. 2 e 3 reg. 3950/92 sopra citato, artt. 2 e 3 legge
 468/92 sopra cit.), che prevede l'assegnazione, - nell'ambito di  una
 quota  globale  nazionale  -,  di  quote  di  riferimento  ai singoli
 produttori e non prevede la costituzione di  quantitativi  regionali,
 rendendo  cosi'  indisponibili  eventuali quote non piu' utilizzabili
 nella regione;
     b)  il  secondo  comma  dello  stesso  art.  2,  prevedendo   una
 compensazione  a  livello  regionale  (che viene poi disciplinata nei
 commi successivi e nell'art. 4, comma secondo), contrasta con  l'art.
 2,  n.  1, comma 2, del medesimo regolamento comunitario, che prevede
 come possibili solo due modalita' di compensazione, o  a  livello  di
 acquirente  o  a livello nazionale; la normativa nazionale, che in un
 primo tempo aveva consentito anche una  compensazione  a  livello  di
 associazione di produttori, ha dovuto essere modificata a seguito dei
 rilievi  mossi dalla Commissione delle C.E. in specifica procedura di
 infrazione ai sensi dell'art. 169 del Trattato  CE  (cfr.,  dapprima,
 l'art.  5, comma 5 e segg., della legge 468/92, e poi l'art. 11 d.-l.
 23 ottobre 1996 n. 542, convertito  con  modificazioni  in  legge  23
 dicembre 1996 n. 649);
     c)  ancora  l'art.  2 al comma terzo prevede che la compensazione
 regionale (gia' di per se' non consentita  per  quanto  sopra  detto)
 abbia  validita'  a  partire  dal  periodo  1996/97:  invero il testo
 riapprovato ha cosi' corretto la decorrenza di validita',  che  nella
 prima  versione  della  legge  regionale  era  indicato  nel  periodo
 1995/96, ma i rilievi mossi dal Governo al primo testo mantengono  la
 loro  valenza anche con riferimento al nuovo testo, perche' anche con
 quest'ultimo si  avrebbero  effetti  incidenti  sulle  operazioni  di
 compensazione  nazionale  attualmente  sospese in attesa del riordino
 del settore e delle quote, dopo  le  osservazioni  della  Commissione
 governativa di indagine costituita ai sensi del d.-l. 31 gennaio 1997
 n. 11, convertito con modificazione in legge 28 febbraio 1997 n. 81;
     d)  l'art.  2,  comma  quinto,  l'art. 3, comma quarto, l'art. 4,
 comma secondo, e l'art. 5, istituiscono e  disciplinano  una  riserva
 regionale,   la  quale  non  e'  invece  consentita  dalla  normativa
 comunitaria,  che  ammette  solo  la  costituzione  di  una   riserva
 nazionale (art. 5 reg. 3950/92).
   Il  testo  normativo  regionale, quindi si pone in contrasto con la
 normativa  comunitaria   citata   (nonche'   con   quella   nazionale
 conseguente), donde la sua illegittimita' costituzionale in relazione
 agli artt.  11 e 117 della Costituzione.