Ricorso del Presidente Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato contro il presidente della Giunta della regione Friuli-Venezia Giulia per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Friuli-Venezia Giulia (n. 285-bis) riapprovata il 4 novembre 1997, recante "disciplina del settore lattiero-caseario regionale" e in particolare dei suoi artt. 2, 3, comma quarto, 4, comma secondo, e 5, per violazione dei principi di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione del Trattato C.E., in relazione al regolamento CEE del Consiglio n. 3950/1992 del 28 dicembre 1992. 1. - Nella seduta del 30 gennaio 1997 il Consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato la legge regionale n. 285 contenente "disciplina del settore lattiero-caseario regionale". La legge intende regolamentare - art. 1 - la produzione lattiera regionale e il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in applicazione del regolamento CEE del Consiglio n. 3950/1992 del 28 dicembre 1992, che a sua volta ha istituito, riprendendo precedenti disposizioni (reg. 856/94), il prelievo supplementare per le eccedenze di produzione (cfr. anche reg. CEE di applicazione della Commissione n. 563/1993 del 9 marzo 1993). La legge regionale prevede nell'art. 2 una quota di produzione regionale, costituita dalla somma delle quote individuali determinate a livello nazionale secondo la legge 26 novembre 1992 n. 468 e le disposizioni connesse, e una compensazione delle quote stesse a livello regionale ai fini della determinazione del prelievo eventualmente dovuto. E' prevista altresi' - art. 3 -, al di la' dell'assegnazione di quote aziendali con il criterio degli articoli precedenti, la costituzione di una riserva regionale di quote da riattribuire nel territorio della regione stessa. L'art. 4 detta disposizioni in ordine ai controlli e al metodo da seguire per la compensazione regionale. Sono poi dettate regole - art. 5 - per l'utilizzazione della quota regionale. L'art. 6 prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione e l'art. 7 rinvia alla normativa nazionale per quanto non disposto dalla legge stessa. Il Governo della Repubblica ha rinviato la legge al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 127 Cost. osservando che la legge nel suo complesso, in particolare per alcune specifiche disposizioni, contrasta con la normativa comunitaria nel settore specifico, ma il Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 1997 ha riapprovato, a maggioranza assoluta, la legge stessa con una sola modifica, nell'art. 2, comma 3, portando la validita' della compensazione regionale dall'originario periodo 1995/96 al successivo periodo 1996/97. Il testo riapprovato e' stato comunicato al Governo con nota 17 novembre 1997. 2. - La legge nel suo complesso, con particolare riferimento alle disposizioni sotto indicate che la caratterizzano e praticamente ne esauriscono il contenuto effettivo, e' in contrasto con la normativa comunitaria del settore lattiero-caseario e in specie con quella relativa alla fissazione di quantitativi massimi di produzione e alla istituzione di un prelievo supplementare per le eccedenze di produzione, normativa cui si e' poi uniformata quella nazionale (legge 26 novembre 1992 n. 468 e succ. mod. e disposizioni connesse). In particolare: a) l'art. 2, comma primo, della legge regionale, prevedendo la costituzione di un quantitativo regionale, contrasta con la norma comunitaria (artt. 2 e 3 reg. 3950/92 sopra citato, artt. 2 e 3 legge 468/92 sopra cit.), che prevede l'assegnazione, - nell'ambito di una quota globale nazionale -, di quote di riferimento ai singoli produttori e non prevede la costituzione di quantitativi regionali, rendendo cosi' indisponibili eventuali quote non piu' utilizzabili nella regione; b) il secondo comma dello stesso art. 2, prevedendo una compensazione a livello regionale (che viene poi disciplinata nei commi successivi e nell'art. 4, comma secondo), contrasta con l'art. 2, n. 1, comma 2, del medesimo regolamento comunitario, che prevede come possibili solo due modalita' di compensazione, o a livello di acquirente o a livello nazionale; la normativa nazionale, che in un primo tempo aveva consentito anche una compensazione a livello di associazione di produttori, ha dovuto essere modificata a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione delle C.E. in specifica procedura di infrazione ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (cfr., dapprima, l'art. 5, comma 5 e segg., della legge 468/92, e poi l'art. 11 d.-l. 23 ottobre 1996 n. 542, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1996 n. 649); c) ancora l'art. 2 al comma terzo prevede che la compensazione regionale (gia' di per se' non consentita per quanto sopra detto) abbia validita' a partire dal periodo 1996/97: invero il testo riapprovato ha cosi' corretto la decorrenza di validita', che nella prima versione della legge regionale era indicato nel periodo 1995/96, ma i rilievi mossi dal Governo al primo testo mantengono la loro valenza anche con riferimento al nuovo testo, perche' anche con quest'ultimo si avrebbero effetti incidenti sulle operazioni di compensazione nazionale attualmente sospese in attesa del riordino del settore e delle quote, dopo le osservazioni della Commissione governativa di indagine costituita ai sensi del d.-l. 31 gennaio 1997 n. 11, convertito con modificazione in legge 28 febbraio 1997 n. 81; d) l'art. 2, comma quinto, l'art. 3, comma quarto, l'art. 4, comma secondo, e l'art. 5, istituiscono e disciplinano una riserva regionale, la quale non e' invece consentita dalla normativa comunitaria, che ammette solo la costituzione di una riserva nazionale (art. 5 reg. 3950/92). Il testo normativo regionale, quindi si pone in contrasto con la normativa comunitaria citata (nonche' con quella nazionale conseguente), donde la sua illegittimita' costituzionale in relazione agli artt. 11 e 117 della Costituzione.